Palestra, rischio nascosto: se ti fai male devono risarcirti SUBITO | Non serve dimostrare la colpa: questo trucco ribalta tutto
Frequentare una palestra è ormai parte integrante della vita quotidiana di molti, ma nonostante l’attenzione e la prudenza, gli infortuni possono sempre accadere.
Basta un attrezzo guasto, una scivolata sul pavimento bagnato o un tapis roulant difettoso per trasformare un momento di allenamento in una brutta esperienza, spesso dolorosa e con conseguenze economiche. In questi casi diventa fondamentale sapere se sia possibile chiedere un risarcimento e in quali circostanze la legge tutela l’utente.
Il punto di partenza è l’articolo 2051 del Codice Civile, che stabilisce la responsabilità oggettiva di chi ha una cosa in custodia: ciò significa che il gestore della palestra può essere chiamato a rispondere dei danni causati dalle attrezzature o dagli ambienti, anche senza prova di una colpa diretta, a meno che non dimostri che l’evento sia stato determinato da un caso fortuito.
Rientrano in questa nozione non soltanto i macchinari della sala pesi o i tapis roulant, ma anche la pavimentazione, gli spogliatoi, le docce e ogni altro ambiente della struttura. Se, ad esempio, un pavimento reso scivoloso da acqua o sudore non è stato adeguatamente segnalato, la responsabilità del centro sportivo appare evidente.
Accanto a questa ipotesi vi è quella che riguarda la condotta del personale. Gli istruttori e i personal trainer hanno infatti l’obbligo di assistere e vigilare sugli utenti, fornendo istruzioni corrette e garantendo che gli attrezzi vengano usati in sicurezza. Qualora un infortunio derivi dalla loro negligenza, la responsabilità ricade non solo sull’istruttore stesso, ma anche sul titolare della palestra, che risponde dei danni provocati dai propri dipendenti nell’esercizio delle loro mansioni in base all’articolo 2049 del Codice Civile. La Cassazione ha più volte ribadito che la guida tecnica e la supervisione costituiscono obblighi essenziali di chi lavora in palestra.
Quando la colpa è di un altro cliente
Può però capitare che l’incidente sia provocato da un altro cliente, ad esempio perché lascia cadere un peso o utilizza in modo imprudente un attrezzo. In questo caso la responsabilità principale è di chi ha causato il danno, secondo il principio generale della responsabilità extracontrattuale previsto dall’articolo 2043 c.c. Tuttavia, se l’episodio è stato reso possibile anche da un difetto organizzativo o dalla mancanza di adeguata sorveglianza, il gestore potrebbe comunque essere chiamato a rispondere.
Un aspetto che genera spesso confusione riguarda le liberatorie che molte palestre fanno firmare agli iscritti. Si tratta di documenti con cui l’utente dichiara di assumersi il rischio di eventuali infortuni. È bene chiarire che tali clausole non hanno valore assoluto: la legge, all’articolo 1229 c.c., vieta di esonerare il debitore dalla responsabilità per dolo o colpa grave. In altre parole, la liberatoria può limitare la responsabilità solo nei casi meno gravi, ma non quando l’infortunio dipende da negligenza seria o da una violazione evidente delle regole di sicurezza.
Servono prove per avere risarcimenti
Per ottenere un risarcimento è fondamentale raccogliere prove solide. Referti medici, fotografie del luogo o dell’attrezzatura che hanno causato l’incidente, testimonianze di altri presenti e documenti relativi a spese mediche rappresentano elementi essenziali per dimostrare l’entità del danno e il nesso con l’evento. È consigliabile anche segnalare tempestivamente l’accaduto al gestore della palestra, meglio ancora tramite raccomandata o PEC, in modo da lasciare traccia scritta della propria denuncia.
Va ricordato che il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni a partire dal giorno dell’infortunio. Questo significa che, se non si agisce entro tale termine, la possibilità di ottenere un indennizzo decade. L’invio di una diffida formale, però, interrompe la prescrizione e fa ripartire i termini.