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Bonus prima casa per gli Under 36: la nuova agevolazione rivolta ai giovani con un ISEE non superiore a 40.000 euro, è estesa al 31 dicembre 2024.
Lo ha stabilito la conversione in legge del Decreto Milleproroghe, anche se va ricordato che la proroga si applica a chi ha registrato il contratto preliminare entro il 31 dicembre 2023.
Nella circolare 14/2024 chiarisce anche aspetti importanti sul credito d’imposta per chi ha stipulato contratti prima della proroga e consente l’uso di un ISEE ottenuto successivamente. Questo è riferito allo stesso nucleo familiare e per contratti firmati entro il 29 febbraio 2024.
Il Bonus Prima Casa Under 36 offre diversi vantaggi. Tra questi vi è l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, un credito d’imposta pari all’IVA pagata per l’acquisto. Ci sono anche esenzioni fiscali sui finanziamenti collegati all’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile.
Questi che includono l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Inoltre il bonus prima casa Under 36 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il tutto a condizione che il contratto preliminare sia stato registrato entro il 2023. Per gli atti definitivi firmati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 è previsto un credito d’imposta utilizzabile nel 2025 pari alle imposte pagate in eccesso.
Cosa serve per avere il bonus
Per beneficiare di questo credito d’imposta dato dal Bonus Prima Casa Under 36, è necessario rilasciare una dichiarazione al notaio con un atto integrativo. Esso può essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, ma entro il termine di utilizzo del credito d’imposta.
Inoltre per usufruire del bonus, è necessario avere un ISEE non superiore a 40.000 euro al momento del rogito. L’Agenzia delle Entrate infatti fa sapere in tal senso che per gli atti stipulati prima della proroga, il requisito dell’ISEE può essere dimostrato con un valore valido nel 2024, riferito allo stesso nucleo familiare alla data di stipula.
Ulteriori indicazioni
Il documento, come indicato su Opificiumagazine, fornisce anche indicazioni su come beneficiare del credito d’imposta in caso di riacquisto. Ci sono esempi specifici per atti soggetti a imposta di registro o IVA.
L’accesso al beneficio fiscale in esame è consentito anche in caso di stipula di contratto preliminare di acquisto della sola pertinenza. Deve essere relativa all’immobile già acquistato con i benefici “prima casa”. In presenza dei requisiti normativamente previsti, un soggetto può beneficiare dell’agevolazione “prima casa under 36” anche laddove il preliminare d’acquisto della prima casa sia stato stipulato da un terzo.